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D.M. 09/11/20043. La zona B di riserva generale comprende il tratto di mare circostante la zona A delimitato dalla congiungente i seguenti punti, ad esclusione del porto di Acitrezza, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5: Punto Latitudine Longitudine M1 37° 34'.11 N 15° 09'.89 E (in costa) N 37° 34'.04 N 15° 10'.91 E O 37° 32'.91 N 15° 10'.12 E P 37° 33'.29 N 15° 09'.50 E Q1 37° 33'.58 N 15° 09'.61 E (in costa) 4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 5, compreso il porto di Acitrezza. Art. 7. - Attività non consentite 1. Nell'area marina protetta «Isole Ciclopi» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non è consentita a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti f) l'uso di fuochi all'aperto. Art. 8. - Attività consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite: Zona A di riserva integrale a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta c) la balneazione, esclusivamente nelle seguenti aree, opportunamente segnalate dal soggetto gestore: 1) nel tratto di mare, lungo il versante ovest dell'isola Lachea, che si estende dalla via di accesso all'isola fino al canale della Longa con una estensione di 30 metri dalla scogliera; 2) nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo nord dell'isola Lachea fino alla prima insenatura del versante est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera d) l'accesso ai natanti a remi per il solo raggiungimento delle aree di balneazione. Zona B di riserva generale a) le attività consentite in zona A, b) la balneazione c) la navigazione a vela e a remi d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni a velocità non superiore a cinque nodi e) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi f) l'ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa h) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni compresi nell'area marina protetta j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore. Zona C di riserva parziale a) le attività consentite in zona A e in zona B b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a dieci nodi c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a dieci nodi d) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni compresi nell'area marina protetta. 2. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», secondo le modalità indicate all'art. 10. Art. 9. - Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» resta affidata al consorzio di gestione come da decreto del Ministero dell'ambiente del 27 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di cui all'art. 10, comma 2 c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, in particolar modo al precedente comma 4. Art. 10. - Disciplinare provvisorio e regolamento 1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto. 2. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore, predispone un disciplinare provvisorio delle attività consentite, di cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, è recepito con ordinanza della competente Capitaneria di porto. 5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 8 per le quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore. 6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 8, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 11. - Commissione di riserva 1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonchè sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 13, comma 2. 2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore. Art. 12. - Demanio marittimo 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. 2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonchè delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. 3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonchè i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell'area marina protetta sono realizzati d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta. |
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